| Legge regionale 34 del 14/12/2007: Promozione e disciplina degli Ecomusei |
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LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 14-12-2007 REGIONE UMBRIA - Promozione e disciplina degli ecomusei. Scarica Il testo completo della legge in formato PDF. ARTICOLO 1 (Oggetto)1. La Regione promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo. 2. Gli ecomusei sono territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche ed ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile. ARTICOLO 2 (Finalità)1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità: a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio; ARTICOLO 3 (Riconoscimento degli ecomusei)1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso: a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso; 2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti e le modalità di gestione dell’area dell’ecomuseo, delle eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento. 3. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone il riconoscimento dell’ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità come predisposto ai sensi del comma 2, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6. ARTICOLO 4 (Criteri per il riconoscimento degli ecomusei)1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri: a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’ecomuseo; 2. Con cadenza triennale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare sulla sussistenza nell’ecomuseo dei requisiti accertati al momento del provvedimento regionale di riconoscimento e sulle proposte e i progetti, ed in generale sull’andamento dei lavori, del Forum di cui all’art. 7. 3. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l’immagine complessiva degli ecomusei dell’Umbria. ARTICOLO 5 (Gestione degli ecomusei)1. Alla gestione degli ecomusei provvedono le province territorialmente competenti, o i comuni singoli o associati nel cui ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2. 2. I soggetti cui è affidata la gestione definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare. 3. I soggetti incaricati della gestione: a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili; 4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale. 5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio marchio, il logo regionale degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 3. ARTICOLO 6 (Comitato tecnico scientifico)1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da: a) due rappresentanti dell’amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale; 2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. 3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti: a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; 4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione. 5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate. 6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico è attribuito, nei casi previsti dalla vigente normativa, un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale oltre al rimborso spese documentato. 7. La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell’inflazione programmata. ARTICOLO 7 (Forum) 1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla regione. a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei; 2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 6. |